Sicurezza sul lavoro: estesi i confini della sorveglianza sanitaria? Una riforma che crea troppe incertezze.

Sicurezza sul lavoro: estesi i confini della sorveglianza sanitaria? Una riforma che crea troppe incertezze.

di: Avvocato Daniele Zaniolo

L’ennesimo “correttivo” del Testo Unico in materia di Sicurezza varato con il D.L 48  del 4 maggio scorso sta creando non pochi grattacapi interpretativi.
Apparentemente il “correttivo” è quasi innocuo. Il nuovo testo dell’articolo 18 comma 1 lett. a) è oggi questo:
“il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28”.
La novità sta proprio nell’ultima frase “e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28” che, nella sua semplicità, ha gettato sconforto tra gli interpreti.

Come noto, l’articolo 41 del TUS disciplina i casi nei quali la sorveglianza sanitaria è obbligatoria. Obbligo dal quale discende quello della nomina del medico.

Secondo una certa tesi, il nuovo testo dell’articolo 18 demanderebbe alla valutazione dei rischi il compito di stabilire se sia necessario istituire la sorveglianza sanitaria anche al di fuori dei casi previsti dall’articolo 41. Obbligo che, se esistesse, graverebbe sul datore di lavoro.

Il vero nodo gordiano è però quello delle conseguenze della violazione del nuovo testo dell’articolo 18. Il TUS (art. 55, comma 5 lett. d) punisce penalmente il datore di lavoro che viola l’articolo 18 comma 1 lett. a), vale a dire proprio la norma modificata a maggio. E, come noto, è la presenza di una sanzione che connota l’esistenza di un obbligo.

Ma il nuovo articolo 18, se inteso nel senso che amplierebbe i casi di sorveglianza sanitaria, non prevede un obbligo diretto, bensì una valutazione discrezionale. Si tratterebbe allora di sanzionare il datore di lavoro per non aver adeguatamente valutato la necessità di istituire la sorveglianza sanitaria atipica come misura preventiva.

Va da sé che uno scenario del genere sarebbe destinato a creare applicazioni troppo eterogenee e, soprattutto, caratterizzate da totale incertezza del diritto.