La società risponde dell’infortunio anche se il responsabile non è stato individuato.
Criticità di una norma di difficile applicazione (D.Lgs 231/01) secondo la prospettiva della 
Corte di Cassazione.

La società risponde dell’infortunio anche se il responsabile non è stato individuato. Criticità di una norma di difficile applicazione (D.Lgs 231/01) secondo la prospettiva della Corte di Cassazione.

di: Avvocato Daniele Zaniolo

La responsabilità amministrativa degli enti conseguente alla commissione di reati sussiste anche nel caso in cui non sia stato identificato l’autore del reato. Così ha deciso la Suprema Corte con la sentenza della quarta sezione penale del 10 marzo 2023, n. 10143  in una vicenda nella quale un’impresa è stata condannata per l’illecito amministrativo correlato all’infortunio sul lavoro ma i suoi dirigenti, imputati per il reato, sono stati in seguito assolti.

In vero, la possibilità della condanna in caso di mancata identificazione dell’autore del reato è espressamente prevista dall’articolo 8 del D.Lgs 231/01.
Ma l'assoluzione è stata pronunciata, nel caso in esame, perché “il fatto non sussiste”. Ciò significa, in altre parole, che il fatto ha certamente una connotazione storica, può avere anche una rilevanza giuridica ma che non esiste per l’ordinamento penalistico.

La Corte, allora, avrebbe dovuto revocare la sentenza di condanna dell’ente non per la mancata individuazione del responsabile del reato presupposto, quanto per l’inesistenza del presupposto oggettivo, cioè il delitto di lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche. Tale conclusione solleva qualche perplessità perché il solo fatto del verificarsi delle lesioni non significa automaticamente che sussiste un reato né che lo stesso sia addebitabile ad un soggetto legato da un rapporto organico con la società condannata.

L’infortunio insomma non è necessariamente correlato alla responsabilità di altri. Potrebbe essere causato da una condotta anomala del lavoratore, da un caso fortuito oppure, ancora essere sì riconducibile alla negligenza di un’altra persona, ma non legata all’impresa (si pensi ai difetti di progettazione o costruzione di macchinari, che sono forniti all’impresa da terzi).