La quantità di alcuni ingredienti o categorie di ingredienti: 
il “QUID” alias “QUANTITATIVE INGREDIENT DECLARATION”

La quantità di alcuni ingredienti o categorie di ingredienti: il “QUID” alias “QUANTITATIVE INGREDIENT DECLARATION”

di: Avvocato Valeria Pullini

Il regolamento n. 1169/2011/UE, all’art. 22, stabilisce che: “un ingrediente e/o una categoria di ingredienti, impiegati nella produzione o nella preparazione di un alimento, devono riportare l’indicazione della relativa quantità, quando l’ingrediente stesso o la categoria di ingredienti:
A) figura nella denominazione dell’alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore; oppure
B) è evidenziato nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica; oppure
C) è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto.

Sembra una cosa semplice, ma, nell’applicazione pratica, le aziende sono indotte il più delle volte in confusione sulla determinazione dei casi in cui tale informazione va indicata e di quelli in cui sono esentati dal farlo. Con la conseguenza che a volte si trova riportato il QUID quando non serve e non lo si trova quando invece vi è l’obbligo di farlo. Il campo della compilazione dell’elenco degli ingredienti, infatti, è uno dei più problematici.

L’avvocato Valeria Pullini ci riporta, in un lungo approfondimento di oltre 10 pagine, una buona parte delle regole pratiche che si trovano sparse nella normativa, in maniera organizzata, in modo da creare una sorta di vademecum operativo per le aziende.