I derivati dell’Idrossiantracene – il caso Aloe & friends

I derivati dell’Idrossiantracene – il caso Aloe & friends

di: Avvocato Valeria Pullini

Nel 2016 la Commissione europea ha chiesto all’EFSA di formulare un parere scientifico sulla valutazione della sicurezza nell’impiego dei derivati dell’idrossiantracene (HAD) negli alimenti, una classe di sostanze chimiche presenti in natura in diverse specie botaniche, generalmente utilizzate nel cibo o negli integratori alimentari per migliorare la funzione intestinale a mezzo del relativo effetto lassativo.

Con parere del 2018, l’EFSA ha concluso che i derivati dell’idrossiantracene - aloe-emodina, emodina e dantrone e tutti gli estratti di Aloe che li contengono - sono genotossici e possono causare il cancro all’intestino, mentre per quanto esista una preoccupazione per la sicurezza in relazione ad alcuni estratti contenenti HAD (come gli estratti di Rheum, Cassia e Rhamnus) persiste l’incertezza scientifica.

l’EFSA aveva suggerito – in base al principio di precauzione e di proporzionalità - l’inserimento di tutte le sostanze e le preparazioni a base di derivati dell’idrossiantracene nella parte C (sostanze poste sotto sorveglianza) dell’allegato III del regolamento n. 1925/2006/CE.
Nonostante ciò, la Commissione ha ritenuto di forzare il parere dell’EFSA ed a mezzo del regolamento n. 468/2021/UE, in esame nel presente approfondimento, ha incluso nell’allegato III, parte A (sostanze vietate) del regolamento n. 1925/2006/CE le seguenti sostanze, nonché le piante e i preparati vegetali che le contengono, nella specie:

  • «Aloe-emodina e tutte le preparazioni in cui è presente tale sostanza»;
  • «Emodina e tutte le preparazioni in cui è presente tale sostanza»;
  • «Preparazioni a base di foglie di specie di Aloe contenenti derivati dell’idrossiantracene»;
  • «Dantrone e tutte le preparazioni in cui è presente tale sostanza».

Un tale regolamento ed il relativo contenuto non può che prestarsi a considerevoli dubbi interpretativi (anche ed in particolare in relazione alle sorti dei prodotti alimentari, per lo più integratori contenenti HAD, in particolare quelli a base di foglie di Aloe e/o quelle presenti nelle preparazioni di cui alla parte C – in commercio alla data della relativa entrata in vigore), stanti le criticità e le contraddizioni insite nello stesso.

Con Circolare del 12.4.2021 il Ministero della Salute ha fornito le prime indicazioni applicative del regolamento n. 468/2021/UE, in particolare con riferimento alle sostanze, piante e preparati.

Ma una Circolare ministeriale non ha forza di legge, pur costituendo un documento di orientamento certamente rilevante sia per gli operatori che per le autorità coinvolte nei controlli ufficiali, e in ogni caso è limitata al territorio italiano, non potendo influenzare l’operato degli altri stati membri, alcuni dei quali hanno adottato il regolamento nella maniera più restrittiva.

Il che comporta seri e prevedibili problemi nell’ambito degli scambi intracomunitari, così come nell’e-commerce di tali preparazioni e/o di alimenti (in genere, integratori alimentari) costituiti di tali fitocomplessi.