Un’apertura rilevante nella gestione nazionale del rischio nell’ambito del sistema europeo di allerta alimentare.
Brevi note alla sentenza del TAR per la Lombardia, Brescia, n. 812/2022

Un’apertura rilevante nella gestione nazionale del rischio nell’ambito del sistema europeo di allerta alimentare. Brevi note alla sentenza del TAR per la Lombardia, Brescia, n. 812/2022

di: Avvocato Valeria Pullini
L’Ossido di Etilene, sostanza utilizzata anche come pesticida, non è più autorizzata in Ue dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1107/2009, in quanto classificata come mutagena, cancerogena e tossica per la riproduzione dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

A partire dal mese di giugno 2021, l’ossido di etilene è stato rinvenuto in diversi prodotti, tra cui i semi di sesamo e la farina di semi di carrube. Ciò ha dato avvio al procedimento di allerta, con inserimento e validazione all’interno del RASFF, con conseguente suo ritiro e richiamo dal mercato, senza possibilità di deroga da parte delle Autorità nazionali.

E’ interessante, a questo proposito, l’apertura dimostrata da parte del TAR di Brescia, con la Sentenza n. 812/2022, in un caso di ricorso da parte di un’impresa italiana avverso l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo, nonché nei confronti del Ministero della Salute.

L’impresa ricorrente è un operatore cd. intermedio, che si occupa della preparazione di semilavorati alimentari per l’industria e/o le imprese artigiane. Tra le materie prime utilizzate per la preparazione di tali miscele rientra la farina di semi di carrube (additivo E410 con funzione stabilizzante).

Nei confronti dell’impresa in esame, l’ATS territoriale inviava una comunicazione a mezzo della quale disponeva, con riferimento ai prodotti contenenti farina di semi di carrube, che se in tale additivo l’ossido di etilene fosse stato presente in quantità superiore a 0,1mg/kg, (in base al disposto dell’art. 20 del regolamento (CE) n. 396/2005 che stabilisce i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale) sia il prodotto finito sia i relativi costituenti avrebbero dovuto essere ritirati e richiamati dal mercato, anche qualora l’additivo stesso fosse il risultato di miscele di diverse materie prime, parte delle quali non conformi.

L’impresa interessata impugnava tale provvedimento davanti al TAR territoriale, evidenziando l’irragionevolezza della disposizione di ritiro dal mercato non solo dei prodotti non conformi ma anche di quelli derivanti dalla relativa lavorazione, in quanto asseritamente non pericolosi per la salute umana.

In virtù della gestione del rischio fondata sul combinato disposto dell’art. 19 del reg. (CE) n. 396/2005 e dell’art. 7, comma 2 del reg. (CE) n. 178/2002, il TAR ha condiviso l’approccio dell’amministrazione procedente e della Commissione di non estendere l’ordine di ritiro delle farine conformi, nonostante fossero state ottenute attraverso la miscelazione con quella contaminata, pur contestualmente ribadendo la necessità di procedere al ritiro di tutti i lotti non conformi e dei prodotti finiti realizzati mediante il loro utilizzo. Specifica il TAR che in un’ottica di bilanciamento tra principio di precauzione e proporzionalità delle misure, è corretto tenere in considerazione anche l’esigenza di minimizzare i danni economici all’impresa produttrice, consentendo la commercializzazione dei lotti conformi, ancorché prodotti con una miscela della farina contaminata, nonostante un’interpretazione rigorosa del regolamento (CE) n. 178/2002 ne avrebbe imposto il ritiro dal mercato.