Obbligo di formazione per gli utilizzatori industriali e professionali di diisocianati

Obbligo di formazione per gli utilizzatori industriali e professionali di diisocianati

di: Angelo Fiordi

I diisocianati sono sostanze utilizzate come componenti chimici di base in molte applicazioni (es: schiume, rivestimenti, sigillanti, ecc.) e rientrano nell’Allegato VI del CLP (quindi sono sostanze a classificazione armonizzata) come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.

Con la pubblicazione del Regolamento (UE) n. 2020/1149 del 3 agosto 2020 (G.U.U.E. del 04/08/2020), è stata introdotta la restrizione n. 74 relativa ai diisocianati con unità di idrocarburi alifatici o aromatici di lunghezza non specificata.

L’Allegato XVII del REACH è stato, pertanto, modificato e riporta alcune nuove disposizioni relative alla loro immissione sul mercato.

La restrizione 74 prevede due scadenze: una relativa al loro utilizzo, e l’altra relativa alla loro immissione sul mercato.

In entrambi i casi, è imprescindibile l'obbligo di formazione per gli utilizzatori.